STATUTO - INDICE

Art. 1

Denominazione-Sede-Struttura-Durata


Art. 2

Durata


Art. 3

Scopi dell' Associazione


Art. 4

Natura


Art. 5

Patrimonio

Art. 6

Soci


Art. 7

Quote


Art. 8

Organi Sociali


Art. 9

L' Assemblea


Art. 10

Il Presidente

Art. 11

Consiglio Direttivo


Art. 12

Titolo delle Cariche


Art. 13

Collegio revisori dei conti


Art. 14

Esercizio Finanziario


Art. 15

Controversie

ART. 1

Denominazione - Sede - Struttura - Durata


E' costituita la Pubblica Assistenza NAPOLI SOCCORSO G.O.C. (Gruppo Operativo Campano), Associazione di volontariato con sede in Pozzuoli (NA) alla via Licola Patria n° 140/E.

Essa può essere articolata anche in sezioni distaccate da realizzare sul territorio Nazionale al fine di raggiungere gli scopi statuari.

ART. 2

Durata


L' associazione ha durata sino a che non sarà deliberato lo scioglimento da parte dell' assemblea straordinaria o dalle autorità governative.

Come previsto dall' art. 5 comma 4 della legge 266/91 che prevede in caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle organizzazioni di volontariato, ed indipendentemente dalla loro forma giuridica, che i beni residui dopo l' esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre Associazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi aderenti , o, in mancanza, secondo disposizione del codice civile.

ART. 3

Scopi dell' Associazione


L' Associazione come previsto dalla legge sul volontariato n° 266 del 11 agosto 1991 non ha scopo di lucro e si prefigge:

  1. l' espletamento di servizi inerenti le emergenze, il soccorso e l' assistenza in ogni forma consentita che possano essere affidate alle associazioni di volontariato;
  2. la prevenzione e vigilanza ambientale, tutela dei beni culturali, protezione civile, complementari ed esterne alle strutture esistenti o da realizzare ed la creazione di centri sociali al fine di migliorare la qualità della vita;
  3. il trasporto di infermi, sanitario, di emergenza, di soccorso e di ogni altro tipo o categoria con ogni tipo e genere con ambulanze di tipo A, tipo B e ogni altro tipo o categoria con ogni mezzo, aereo, terrestre, o navale, il soccorso avanzato, il trasporto disabili e dializzati e di ogni altra categoria di persone disagiate e bisognose di assistenza, il trasporto organi e plasma o emoderivati, a favore di Enti pubblici e privati, ospedali, case di cura e riposo, privati cittadini e di ogni altra categoria, nessuna esclusa che ne abbia bisogno;
  4. la creazione di centri di ascolto e assistenza al fine di favorire il miglioramento della qualità della vita;
  5. coordinare, gestire e compiere tutti gli atti, per tutti i servizi di assistenza infermieristica, medica, ausiliare o socio-assistenziale per le persone che ne hanno bisogno;
  6. svolgere, collaborare, sostenere ed assecondare, con opportune intese con altre associazioni di volontariato nonchè con la Pubblica Amministrazione ed Enti Privati per le suddette attività;
  7. svolgere attività di qualsiasi genere, nessuna esclusa, anche economica e/o, connessa con quelle sopra indicate, compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni mobiliari e immobiliari quant' altro necessario ed utile per la realizzazione diretta ed indiretta per lo scopo sociale, ivi la costruzione e l' organizzazione di corsi, convegni, seminari e quant' altro collegato all' approfondimento culturale e scientifico di tutte le tematiche connesse con quelle sopra indicate.

ART. 4

Natura


L' Associazione, è senza fine di lucro, assolutamente indipendente ed apolitica, la sua attività è svolta ad attuare il più sano obbiettivo di pluralismo, aperta a tutti senza distinzione di credo, razza, nazionalità o ceto sociale diretta a tutti gli individui bisognosi o a coloro sensibili ed interessati alle problematiche sociali.

ART. 5

Patrimonio


L' Associazione provvede allo sviluppo delle proprie attività con i mezzi e le prestazione che ne derivano:

  1. dalla dotazione iniziale, dal contributo dei soci, dalle prestazioni, dalle materie prime e quant' altro provenga da essi;
  2. dalle elargizioni, lasciti e donazioni che saranno disposti in suo favore sia per gli scopi generali che particolari attinenti alle finalità statuarie;
  3. dal complesso dei beni mobili ed immobili che acquisirà;
  4. di ogni altra entrata destinata ad incrementare i mezzi dell' associazione;
  5. dal contributo annuo dei soci;
  6. dai contributi delle Amministrazioni Pubbliche o di Enti Pubblici e Privati, dalle rette eventualmente stanziate, da altre persone fisiche o giuridiche, ecc.;
  7. dalle quote periodiche a carico degli assistiti o di Enti Pubblici e Privati o altre organizzazioni analoghe convenzionate;
  8. dagli interessi attivi e dalle rendite patrimoniali;
  9. da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l' attività sociale.

ART. 6

Soci


L' Associazione è costituita da soci; possono essere soci tutti coloro che cittadini italiani o stranieri, senza distinzione alcuna, manifestino di favorire con il proprio intervento il raggiungimento dello scopo sociale.

Per l' ammissione dei soci è previsto che gli aspiranti facciano domanda scritta indirizata al Consiglio Direttivo il quale delibererà motivatamente sia per l' ammissione stessa che per l' attribuzione della relativa qualifica. Nell' attesa della decisione l' aspirante socio verrò iscritto neel' apposito libro degli aspiranti soci. Il Consiglio potrà, in considerazione dei particolari meriti o capacità dell' aspirante socio, richiedere nelle more dell' accettazione, ad alcuni di questi consulenze tecniche, o invitare glistessi a svolgere per l' associazione la propria attività o compiti di qualsiasi tipo o natura

L' Associazione, infatti, è formata dalle seguenti categorie di soci:

  1. SOCI FONDATORI;
  2. SOCI ORDINARI;
  3. SOCI SOSTENITORI;
  4. SOCI ONORARI;
  5. SOCI AGGREGATI.

Sono soci fondatori i sottoscrittori dell' atto costituvo e dello statuto e quelle persone alle quali venga attribuita tale qualifica con decisione unanime del Consiglio Direttivo in ragione di meriti e capacità.

In caso di morte di uno dei Soci Fondatori, tale qualifica verrà assunta dagli eredi del socio defunto.

Sono Soci Ordinari tutti coloro che contribuiscono con una quota associativa annuale fissata dal Consiglio Direttivo.

Sono Soci Sostenitori tutte quelle persone fisiche, giuridiche o di altra natura che condividendo lo spirito dell' Associazione, ne sostengono l' attività con un loro contributo economico e/o di beni e/o di altri beni utili all' Associazione.

La qualifica di Soci Onorari viene riservata a coloro che abbiano acquisito particolari benemerenze, a insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, nel sostenere, promuovere e far affermare l' ideale associativo.

Sono Soci Aggregati tutti i giovani di età non superiore agli anni 18 che, con spirito di volontariato offrono periodicamente il loro tempo libero in favore dell' Associazione.

La qualifica di socio si perde per:

  • scioglimento dell' Associazione, o su delibera motivata del Consiglio Direttivo che in tal senso provvede a seguito di mancanza e/o di incompatibilità o di dimissioni del socio stesso;
  • a causa della mancata corressponsione della quota associativa e ancorchè il socio medesimo sia stato sollecitato inizialmente per ben due volte per iscritto;
  • non partecipazioe alle attività sociali;
  • per recesso ai sensi dell' art. 24 cod. civ.; in tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo il socio, o i suoi eredi, non hanno diritto di richiedere la restituzione dei contributi versati, ne hanno alcun diritto sul patrimonio dell' associazione.

ART. 7

Quote


Le quote associative per le varie categorie di soci vengono fissate di anno in anno con delibere del Consiglio Direttivo da assumersi di ogni anno sociale.

ART. 8

Organi Sociali


Organi dell' Associazione sono:

  1. l' Assemblea dei Soci;
  2. il Presidente;
  3. il Consiglio Direttivo;
  4. il Collegio del Revisori dei Conti.

ART. 9

L' Assemblea


L' assemblea generale dei Soci è costituita da tutti i Soci in regola con il pagamento della quota.

Ogni Socio può rappresentare se stesso.

L' assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze di cui l' art. 21 cod. civ.

L' assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo che ne assume la Presidenza, si riunisce almeno una volta l' anno per l' approvazione del bilancio o, su proposta del Consiglio Direttivo.

E' chiamata a deliberare su eventuali modifiche dello Statuto.

L' assemblea, inoltre, è tenuta ad essere informata preventivamente del programma annuale approntato dal Consiglio Direttivo e può essere chiamata ad esprimersi su proposte che, se approvate a maggioranza dei presenti, devono essere portate a compimento del Consiglio Direttivo.

ART. 10

Il Presidente


Il Presidente dell' Associazione è eletto in seno al Consiglio Direttivo:

  • è chiamato a presiedere l' assemblea generale dei Soci e dura in carica tutto il tempo che è in carica il Consiglio Direttivo;
  • può essere rieletto allo scadere del suo mandato;
  • è titolare del potere di rappresentanza dell' Associazione ed ha i seguenti compiti:
  1. può nominare un Segretario Generale e un Tesoriere, tra i componenti del Consiglio Direttivo o tra gli associati; le funzioni del Segretario Generale e Tesoriere possono essere svolte da un solo socio e/o dal Presidente stesso;
  2. ha la rapprentanza legale dell' Associazione nei confronti dei terzi, firma gli atti e i provvedimenti di carattere amministrativo o di eccezionale importanza e gravità senza il plauso dell' assemblea dei soci;
  3. può incaricare ciascun membro dell Consiglio Direttivo di compiti ben precisi e/o provvedere a fornirlo di opportuna delega o procura notarile anche di rappresentanza presso terzi nell' ambito di un preciso mandato scritto;
  4. convoca il Consiglio Direttivo almeno cinque volte l'anno;
  5. assicura con la sua iniziativa costante la diffusione delle finalità associative, avendo cura di testimoniare con adeguata dirittura morale la coerenza dell' attività sociale.

ART. 11

Il Consiglio


Il Consiglio è composto da cinque membri e dura in carica cinque anni.

I Consiglieri sono riconfermabili alla scadenza del mandato.

Il Presidente viene eletto in seno al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo ed il Presidente responsabilmente vigilano sull' amministrazione dell' Associazione per l' attuazione degli scopi statutari.

Il Consiglio:

  • presenta annualmente nell' Assemblea dei Soci i resoconti;
  • nomina e insedia i responsabili dei vari settori previsti dallo statuto;
  • stabilisce le direttive generali ed il programma di attività sociali;
  • dispone dei mezzi finanzizri e del patrimonio;
  • delibera l' accettazione dei Soci e della relativa qualifica, ed inoltre decide della decadenza dei Soci stessi, del Presidente, dei singoli componenti per sopravvenute indegnità e/o incompatibilità;
  • delibera l' accettazione di lasciti, oblazioni e donazioni nonchè l' eventuale utilizzazione dei beni comunque conseguiti che possono essere trasformati in denaro secondo le esigenze amministrative onde incrementare il capitale d' esercizio il tutto sempre e comunque finalizzato all' attuazione dello scopo sociale;
  • assume e licenzia il personale del quale eventualmente abbia bisogno per l' attuazione dei suoi scopi, avendone fissato preventivamente le mansioni e le retribuzioni;
  • delibera su quanto altro necessario per il raggiungimento degli scopi dell' Associazione;
  • adotta ogni sua delibera con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo viene convocato telefonicamente, tramite affissione nella sede sociale, a mezzo lettera del Presidente o con qualsiasi mezzo cartaceo o telematico; la convocazione deve pervenire almeno 10 gg prima della data fissata. In caso di urgenza può essere fissata ad horas ad horas anche telefonicamente.

ART. 12

Titolo delle cariche


Tutte le cariche dei componenti del Consiglio Direttivo sono gratuite.

In ogni caso i componenti del Consiglio Direttivo e coloro che, su incarico di questo, prestano attività per l' Associazione hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per il raggiungimento dello scopo associativo.

ART. 13

Collegio Revisori dei Conti


L' Assemblea nomina il Collegio dei Revisori dei Conti tra Soci e/o non Soci. Il Collegio dei Revisori dei Conti, composto di tre membri, verifica le scritture contabili ed esprime i relativi pareri su i bilanci preventivi e sui conti consuntivi. Esso dura in carica cinque anni e può essere riconfermato.

ART. 14

Esercizio Finanziario


L' esercizio finanziario si chiude il 31 Dicembre di ogni anno, alla fine di ogni esercizio verrà disposto dal Consiglio Direttivo un bilancio consuntivo.

ART. 15

Controversie


Per qualsiasi controversia è competenteil foro di Napoli.

Tutte le controversie sociali fra associati e fra questi e l' Associazione o si suoi Organi saranno sottoposti con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri da nominare all' Assemblea dei Soci; essi giudicheranno ex bono et equo senza formalità di procedura.