Soci
L' Associazione è costituita da soci; possono essere soci tutti coloro che cittadini italiani o stranieri, senza distinzione alcuna, manifestino di favorire con il proprio intervento il raggiungimento dello scopo sociale.
Per l' ammissione dei soci è previsto che gli aspiranti facciano domanda scritta indirizata al Consiglio Direttivo il quale delibererà motivatamente sia per l' ammissione stessa che per l' attribuzione della relativa qualifica. Nell' attesa della decisione l' aspirante socio verrò iscritto neel' apposito libro degli aspiranti soci. Il Consiglio potrà, in considerazione dei particolari meriti o capacità dell' aspirante socio, richiedere nelle more dell' accettazione, ad alcuni di questi consulenze tecniche, o invitare glistessi a svolgere per l' associazione la propria attività o compiti di qualsiasi tipo o natura
L' Associazione, infatti, è formata dalle seguenti categorie di soci:
- SOCI FONDATORI;
- SOCI ORDINARI;
- SOCI SOSTENITORI;
- SOCI ONORARI;
- SOCI AGGREGATI.
Sono soci fondatori i sottoscrittori dell' atto costituvo e dello statuto e quelle persone alle quali venga attribuita tale qualifica con decisione unanime del Consiglio Direttivo in ragione di meriti e capacità.
In caso di morte di uno dei Soci Fondatori, tale qualifica verrà assunta dagli eredi del socio defunto.
Sono Soci Ordinari tutti coloro che contribuiscono con una quota associativa annuale fissata dal Consiglio Direttivo.
Sono Soci Sostenitori tutte quelle persone fisiche, giuridiche o di altra natura che condividendo lo spirito dell' Associazione, ne sostengono l' attività con un loro contributo economico e/o di beni e/o di altri beni utili all' Associazione.
La qualifica di Soci Onorari viene riservata a coloro che abbiano acquisito particolari benemerenze, a insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, nel sostenere, promuovere e far affermare l' ideale associativo.
Sono Soci Aggregati tutti i giovani di età non superiore agli anni 18 che, con spirito di volontariato offrono periodicamente il loro tempo libero in favore dell' Associazione.
La qualifica di socio si perde per:
- scioglimento dell' Associazione, o su delibera motivata del Consiglio Direttivo che in tal senso provvede a seguito di mancanza e/o di incompatibilità o di dimissioni del socio stesso;
- a causa della mancata corressponsione della quota associativa e ancorchè il socio medesimo sia stato sollecitato inizialmente per ben due volte per iscritto;
- non partecipazioe alle attività sociali;
- per recesso ai sensi dell' art. 24 cod. civ.; in tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo il socio, o i suoi eredi, non hanno diritto di richiedere la restituzione dei contributi versati, ne hanno alcun diritto sul patrimonio dell' associazione.
|